Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nei terreni accennati nell'art. 1 e' vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sara' pero' accordato il permesso di' ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

tolto: La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono pero' uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

tolto: Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art4 · fonte del testo