Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sara' fatto l'accertamento, pubblichera' in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Pero', entro due anni da quella pubblicazione, ciascuno interessato potra' fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.
tolto: Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.
tolto: Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art8 · fonte del testo
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