Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino o si ravvisino errate le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, deliberera', previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art9 · fonte del testo
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