Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli che siano cittadini italiani o per i figli di padre o di madre che sia cittadino italiano, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che detti figli siano residenti in Norvegia e che gli stessi o uno dei genitori siano stati residenti in Norvegia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art13 · fonte del testo