[1]Paragrafo 1 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia e' stato sottoposto alla legislazione sulle assicurazioni contro le malattie, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e sia sottoposto in questo Paese all'assicurazione contro le malattie, ha, unitamente ai familiari residenti in Norvegia, diritto alle prestazioni, tenuto conto del periodo di assicurazione e delle prestazioni ricevute in Italia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione italiana e l'inizio dell'assicurazione norvegese non e' preso in considerazione.

[2]Paragrafo 2 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia e' stato sottoposto alla legislazione sull'assicurazione contro le malattie con diritto a indennita' di malattia o alla conservazione della retribuzione durante la malattia, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e in questo Paese sia assicurato contro le malattie senza diritto a indennita' di malattia, puo' iscriversi a un'assicurazione facoltativa complementare per indennita' di malattia alle stesse condizioni delle persone che in Norvegia cessano di essere iscritte all'assicurazione obbligatoria per l'indennita' di malattia. La domanda d'iscrizione a questa assicurazione complementare deve essere presentata entro due mesi dalla data d'arrivo in Norvegia. Il diritto all'indennita' di malattia e' concesso solo dall'inizio dell'assicurazione complementare.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art10 · fonte del testo