1. Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i familiari a carico che risiedono in Italia alle stesse condizioni e nella stessa misura previste dalla legislazione italiana per i cittadini italiani. 2. Gli assegni familiari per i figli sono erogati, in base alla legislazione svedese, a coloro che non siano cittadini svedesi e siano residenti in Svezia, a condizione che i figli o uno dei genitori si trovi in Svezia da almeno sei mesi oppure il minore sia educato da qualcuno che sia residente e registrato anagraficamente in Svezia.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art23 · fonte del testo