Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e mutilati in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il suo ultimo arrivo in Norvegia, sia stato atto a normale lavoro per almeno un anno. Se l'evento che ha avuto per conseguenza la cecita' o la mutilazione si e' verificato prima dell'ultimo arrivo in Norvegia, il periodo di residenza richiesto e' di almeno 15 anni complessivamente, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art6 · fonte del testo