Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, ai sensi del precedente articolo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure romene, appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, a condizione che esse abbiano la cittadinanza italiana o rispettivamente la sede in Italia, anche alla data della firma del presente Accordo. Nella determinazione dei beni, diritti ed interessi italiani, citati all'articolo 1 del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~accordo-art2 · fonte del testo