Il Governo della Repubblica italiana non presentera' ne' sosterra' in alcun modo nei confronti del Governo della Repubblica socialista di Romania pretese della natura di quelle regolate nei precedenti articoli. Il Governo della Repubblica socialista di Romania considera liberate le persone fisiche e giuridiche italiane da ogni onere, obbligazione o imposta concernenti i beni, diritti ed interessi, previsti nei precedenti articoli.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~accordo-art5 · fonte del testo