[1]Articolo II.

[2]Ai fini del presente Accordo, i beni, i diritti e gli interessi italiani, sono i beni, i diritti e gli interessi che, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ungheresi di cui all'articolo I/a del presente Accordo, appartenevano, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, allo Stato italiano, a persone fisiche che erano cittadini italiani, o a persone giuridiche che avevano la sede in Italia, purche' abbiano gli stessi requisiti al momento della firma del presente Accordo. Le rivendicazioni ungheresi in base all'articolo I/b del presente Accordo sono quelle che sorgono (da transazioni commerciali e finanziarie che il Governo ungherese ha presentato nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento della firma del presente Accordo non sono ancora state definite.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-artii · fonte del testo