Il pagamento integrale della somma forfettaria indicata all'articolo 1 del presente Accordo avra' effetto liberatorio per lo Stato romeno e per le persone fisiche e giuridiche romene nei confronti dello Stato italiano e delle persone fisiche e giuridiche italiane e, conseguentemente, il Governo della Repubblica italiana considerera' integralmente e definitivamente estinte tutte le pretese regolate con il presente Accordo.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~accordo-art4 · fonte del testo