I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:

  • a)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
  • b)immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
  • c)immunita' di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato flagrante;
  • d)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • e)esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
  • f)stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art3 · fonte del testo