[1]Privilegi ed immunita' dei rappresentanti degli Stati

[2]I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunita' nel territorio di ogni Stato membro:

  • a)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto;
  • b)immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
  • c)immunita' di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante;
  • d)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • e)esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
  • f)stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art8 · fonte del testo