par. 1. I privilegi e immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono accordati. Le autorita' competenti tolgono ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere tolte senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo per il quale siano state accordate. par. 2. Le autorita' competenti di cui al par. 1 sono: - gli Stati membri, per i loro rappresentanti; - il Comitato amministrativo per il direttore generale; - il direttore generale per gli altri funzionari nonche' per gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art6 · fonte del testo