par. 1. L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, divisa, numerario o valore mobiliare; essa ne puo' disporre liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque tipo di moneta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni. par. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali equipollenti.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art2 · fonte del testo