• 1)Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato contraente.
  • 2)Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sara' richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalita' dalle autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art15 · fonte del testo