[1]Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione

[2]1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento e' esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per cio' che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l'esenzione sara' estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente di questo Accordo. 2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall'autenticazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art20 · fonte del testo