[1]o riduzione di tasse, imposte, oneri

[2]1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse, imposte, spese legali, consolari o amministrative previste dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di un certificato o documento richiesto per l'applicazione di questa legislazione, e' estesa ai certificati o ai documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Qualsiasi atto o documento di' natura ufficiale richiesto per l'applicazione del presente Accordo e' esente da autenticazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari o da simili formalita'.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art25 · fonte del testo