1. Le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno:

  • a)accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo;
  • b)designare, tra le autorita' competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e
  • c)comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo. 2. Le autorita' e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sara' completamente gratuita.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art14 · fonte del testo