[1]Articolo XI. (ad articolo 20 della Convenzione)

[2]Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all'avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artxi · fonte del testo