[1]Articolo X. (ad articolo 16 della Convenzione)
[2]Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
[1]Articolo X. (ad articolo 16 della Convenzione)
[2]Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artx · fonte del testo
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