[1]Art. VII ((Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione)

[2]1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale ne' di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artvii · fonte del testo