• 1)Il Consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali, ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.
  • 2)L'organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei Membri produttori.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art54 · fonte del testo