dei contingenti annui e trimestrali

  • 1)Qualora lo esiga la situazione del mercato, il consiglio puo' modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo quanto disposto dai paragrafi le 2 dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e dal paragrafo 3 dell'articolo 39, i contingenti dei singoli membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
  • 2)Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, puo' adattare i contingenti trimestrali dei membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art37 · fonte del testo