del comitato esecutivo

  • 1)Il comitato esecutivo e' responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
  • 2)Il consiglio puo' a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
  • a)voto del bilancio amministrativo e fissazione della quota, a norma dell'articolo 25;
  • b)sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
  • c)decisione arbitrale delle controversie, a norma dell'articolo 58;
  • d)fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
  • e)decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 66;
  • f)decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
  • g)raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'articolo 69.
  • 3)Il consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art18 · fonte del testo