Ove il consiglio ritenga che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale membro dalla Organizzazione. Il consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 90 giorni dopo la decisione del consiglio, tale membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art66 · fonte del testo