del comitato esecutivo

  • 1)Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
  • 2)Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
  • 3)Il Presidente il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rielegibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.
  • 4)Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art16 · fonte del testo