[1]La presente convenzione e' stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all'originale, recante in calce le rispettive firme.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma in calce alla presente convenzione.

[3]FATTO a Londra, il ventitre giugno millenovecentosessantanove.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art22 · fonte del testo