e registrazione

  • 1)La presente convenzione sara' depositata presso la Organizzazione, il cui Segretario Generale provvedera' ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.
  • 2)All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sara' trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' lo registri e lo pubblichi in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art21 · fonte del testo