[1]Articolo XVI

[2]La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue Inglese e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno approntate traduzioni ufficiali nelle lingue Russa e Spagnola che verranno depositate unitamente agli originali firmati.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO a Londra il 9 aprile 1965.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxvi · fonte del testo