[1]Art. VI.

[2]1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti delle Parti e soggetti alla disponibilita' di fondi. 2. I costi per le Attivita' di Cooperazione previste dal presente Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artvi · fonte del testo