[1]Art. X.

[2]1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio: (I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attivita' di scienza, ricerca e innovazione; (II) la revisione e discussione di Attivita' di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e (III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo. 2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunira' in orari concordati tra le Parti. 3. Il Comitato Congiunto potra' decidere di sostenere Attivita' di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artx · fonte del testo