[1]Art. V.

[2]Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attivita' di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artv · fonte del testo