[1]Art. VI.

[2]1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilita' di fondi adeguati nei rispettivi Paesi. 2. I costi delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;66~allegato-artvi · fonte del testo