[1]Articolo XXI

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente Convenzione avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno solare in cui tale scambio avra' avuto luogo. Essa continuera' ad aver vigore per un periodo di cinque anni a partire dal 1 gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma puo' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cessera' di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~artxxi · fonte del testo