[1]Articolo XXI

[2](1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile. (2) la presente Convenzione entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxxi · fonte del testo