(1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art28 · fonte del testo