[1]Articolo X

[2]Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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