Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalita':

  • 1)visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti;
  • 2)scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro;
  • 3)partecipazione a conferenze e seminari;
  • 4)istruzione nelle scuole militari;
  • 5)partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi;
  • 6)partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;
  • 7)scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione;
  • 8)partecipazione ad eventi sportivi e cultura
  • 9)altre modalita' definite di comune accordo.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art3 · fonte del testo