Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi:

  • 1)politica di difesa;
  • 2)istruzione militare;
  • 3)importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformita' alle rispettive normative e regolamenti;
  • 4)approvvigionamento logistico;
  • 5)legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate;
  • 6)medicina militare;
  • 7)attivita' internazionale di peacekeeping;
  • 8)cultura e sport.
  • 9)altri campi d'interesse reciproco. 2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione. 3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulale singoli accordi oppure protocolli.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art2 · fonte del testo