[1]Modalita' di cooperazione

[2]Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita':

  • 1)incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
  • 2)scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
  • 3)dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi;
  • 4)organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari;
  • 5)scambio di osservatori ad esercitazioni militari;
  • 6)partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace;
  • 7)visite di unita' militari;
  • 8)scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e
  • 9)altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorita' Competenti.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art5 · fonte del testo