[1]ARTICOLO IV

[2]MODALITA' DI COMUNICAZIONE

[3]Ai fini del presente Trattato, tutte le comunicazioni saranno effettuate per iscritto per via diplomatica, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Cile, dal Ministero delle Relazioni Estere.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artiv · fonte del testo