[1]Allegato

[2]TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

[3]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE.

[4]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO I

[6]OGGETTO DELL'ASSISTENZA

[7]1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorita' giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorita' giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste.

[8]2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della liberta' personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

[9]3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di condanne.

[10]4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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