[1]ARTICOLO III

[2]RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

[3]1. L'assistenza e' rifiutata:

  • a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
  • b)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
  • c)se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;
  • d)se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
  • e)se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

[4]2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo l, l'assistenza e' prestata se e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

[5]3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artiii · fonte del testo