DELLE COMUNICAZIONI 1. Le Parti inviano le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorita' centrali. 2. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Federativa del Brasile, il "Ministerio da Justica". 3. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art4 · fonte del testo