L'Istituto puo' ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; puo' disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali e puo' avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art6 · fonte del testo