I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attivita', dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni seguenti:

  • a)immunita' da arresto personale o da detenzione nonche' da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;
  • b)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
  • c)inviolabilita' degli incartamenti e documenti ufficiali;
  • d)tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno. Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunita' europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art7 · fonte del testo