[1]Articolo XI

[2]L'Agenzia puo' ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari di ogni sorta; essa puo' disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxi · fonte del testo