1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute e quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta. 3. Le Parti intratteranno consultazioni preliminari per determinare i termini e le condizioni secondo cui verranno sostenute le spese di carattere rilevante o straordinario. 4. Inoltre, le Parti si metteranno d'accordo in relazione ad anticipi che si rivelassero necessari.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art17 · fonte del testo