[1]ARTICOLO XVIII

[2]SPESE

[3]1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

[4]2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della liberta' personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennita' di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxviii · fonte del testo